## La normativa per le WiFi
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Fino al 2001 il riferimento legislativo per l’utilizzo delle apparecchiature operanti nelle bande di frequenza da comunemente dette a banda 2.4 GHz e a banda 5 GHz, utilizzate per la trasmissione wireless LAN, era dato dal DPR 447 del 5 Ottobre 2001. Il decreto stabiliva che tali frequenze potessero essere impiegate solo nell’ambito di LAN ad uso privato, mentre per connettere una WLAN alla rete pubblica occorreva un’autorizzazione generale del Ministero nonché il pagamento di un canone.
> **Decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 05 Ottobre 2001**
> *Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni ad uso privato*
> [Documento su www.ipzs.it](http://www.ipzs.it/Pubblicazioni_ministeri/Min_comunicazioni/Bollettino/pdf/2002/02_2002/02_2002_3s/02_2002_3s.pdf)
A partire dal gennaio 2002, il regolamento di attuazione dello stesso DPR 447 del 5 Ottobre 2001 consente l’utilizzo di dispositivi di WLAN che operano sulle bande di frequenza appositamente assegnate, senza più la necessità di richiedere alcuna concessione.
Il quadro regolamentare definitivo per l’utilizzo della tecnologia Wi-Fi in ambito pubblico è dato però dal cosiddetto decreto Gasparri del 28 Maggio 2003, che regola le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell’accesso Radio-LAN alle reti ed ai servizi di telecomunicazioni.
Il quadro regolamentare definitivo per l’utilizzo della tecnologia Wi-Fi in ambito pubblico è dato però dal cosiddetto decreto Gasparri del 28 Maggio 2003, che regola le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell’accesso Radio-LAN alle reti ed ai servizi di telecomunicazioni.
> **Decreto Gasparri 28 Maggio 2003**
> *Regolamentazione dei servizi Wi-fi ad uso pubblico*
> [Documento su www.comunicazioni.it](http://www.comunicazioni.it/it/index.php?IdPag=699)
La delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (num. 102/03/CONS) precisa che non è necessario disporre di licenza o autorizzazione per l’erogazione di servizi di connettività di rete nel caso l’attività commerciale non abbia come oggetto sociale principale l’attività di telecomunicazioni (es. bar, alberghi, centri commerciali).
> **Delibera n. 102/03/CONS**
> *Disposizioni regolamentari in materia di autorizzazioni generali*
> [Documento su www.agcom.it](http://www.agcom.it/provv/d_102_03_CONS.htm)
I limiti di potenza, secondo le norme ETSI attuali, per i servizi radiolan sono stabiliti in 100 mW per la banda a 2.4 GHz e 1 W per la banda a 5 GHz.
## Qualche liberalizzazione in più: il Decreto Landolfi
Il decreto del Ministero delle Comunicazioni liberalizza l’erogazione di servizi Wi-Fi nel territorio nazionale, modificando il precedente decreto Gasparri 28 Maggio 2003.
L’articolo 1 liberalizza il servizio su tutto il territorio nazionale, eliminando l’obbligo di fornire il servizio in aree a frequentazione pubblica o locali aperti al pubblico.
Inoltre l’articolo 4, riprendendo il decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, mantiene il regime di autorizzazione generale per i soggetti che vogliono fornire servizi radiolan. Tale autorizzazione è da richiedere alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione del Ministero delle Comunicazioni.
> ** Decreto Landolfi 4 ottobre 2005**
> *Decreto sul Wi-Fi*
> [Documento su www.comunicazioni.it](http://www.comunicazioni.it/it/index.php?IdPag=1039)
## Le complicazioni del Decreto Pisanu
Con il decreto *”Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”*, noto come decreto Pisanu, del 27 luglio 2005, alcune delle norme citate precedentemente sono state variate.
L’articolo 7, infatti, invalida la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (num. 102/03/CONS) precedentemente citata, indicando che è necessario richiedere un’autorizzazione al questore per chi mette a disposizione terminali telematici. L’autorizzazione va richiesta per chi ne fa attività prevalente o esclusiva, o per chi ha più di 3 terminali installati. Inoltre richiede la *”preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando **tecnologia senza fili**”*.
> **Decreto Legge 27 luglio 2005, n.144**
> *Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*
> [Documento su www.governo.it](http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/terrorismo_int/dl.pdf)
##Considerazioni finali
Appare quindi evidente che nella noramtiva attuale non sussistono necessità di richiesta di autorizzazione nè per uso privato, nè per uso professionale all’interno di uffici o tra differenti uffici appartenenti alla stessa società, a patto che l’accesso non sia pubblico.
In caso di fornitura di accesso al pubblico è sempre e comunque necessaria una preventiva autorizzazione.
##Informazioni su Matteo G.P. Flora
Matteo G.P. Flora è titolare di LkProject, azienda di consulenza in abito di privacy e ICT Security e Responsabile della Provincia di Milano di AIP (Associazione Informatici Professionisti).
Da tempo si occupa di sicurezza in ambito ICT, è autore di articoli di successo e del volume Sicurezza e Privacy: dalla carta ai Bit pubblicato da Experta Forlì.
Consulente della Procura della Repubblica di Milano, dei Nuclei Speciali della Guardia di Finanza (in primis il Nucleo Repression Frodi Informatiche) e di numerose delle più prestigiose aziende nei TOP10 italiani tiene regolarmente conferenze e seminari.
>P.S. I contenuti di questa guida sono stati per buona parte desunti da svariate fonti, molte delle quali presenti in rete.
>La società [Equars](http://www.equars.com) mi comunica che molti di questi contenuti sono estremamente simili ad una guida da loro pubblicata e disponibile all’ indirizzo [http://www.equars.com/wireless_normativa.html](http://www.equars.com/wireless_normativa.html).
>Non essendo per me possibile desumere la “vecchiaia” delle due guide e rimanando ambedue le realtà fedeli al motto “innanzitutto informazione” vi rimando anche al loro link, sperando di farvi cosa gradita!