Caro datore di lavoro giù le mani dai..miei siti sensibili

C

Avrei voluto scrivere qualcosa sull’ultima ordinanza del [Garante della Privacy](http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1229854) sull’utilizzo dei dati riguardanti la navigazione dei dipendenti ma lascio volentieri la parola all’amica Giulia Ballero che scrive:

> Anche se per un momento ho tremato ripensando a quante paginette mi erano capitate sotto gli occhi solo nelle ultime settimane …
> E ho sudato freddo al pensiero che si rivelasse cosa si celava dietro lo schermo quando il capo mi parlava dall’altra parte e io….. annuivo sapiente..
> E ho avuto un certo senso d’ansia rivedendomi prendere attento appunti di fronte al cliente mentre…discutevo dell’ultimo goal!!
> Ora …tiro un sospiro di sollievo: Provvidenziale ….questo provvedimento del Garante!!!!
> Pare proprio, caro datore di lavoro, che anche a fronte di un illecito commesso dal tuo povero dipendente, tu non possa registrare ed utilizzare i dati inerenti alla mia navigazione.
> A detta del Garante i dati che riguardano la navigazione sono infatti dati sensibili per il cui trattamento è richiesto il preventivo consenso del titolare. Ciò anche nel caso in cui debbano essere raccolti per tutelare un diritto, da provare eventualmente in giudizio.
> Questa volta sei stato un po’ ingenuo, caro datore di lavoro, e la navigazione del dipendente non è affar tuo!!!
> Ti sarebbe bastato provare l’indebito accesso senza sbirciare nell’indebita navigazione…
> **Tuo dipendente.**

Altrettanto volentieri (e chinando la fronte “ad maiora”) pubblico qui un intervento dell’amico e competentissimo esperto Gerardo Costabile sulla mailing list di [Costabile.net](hjttp://www.costabile.net) che contiene non solamente spunti interessanti, ma anche e soprattutto puntualizzazioni importanti e precise:

> Buona sera a tutti
> La notizia di oggi, che rimbalza sul web in modo un pò distorto, è l provvedimento del Garante Privacy dal titolo
“Internet: proporzionalità nei controlli effettuati dal datore di lavoro” .
>I giornali stanno titolando “vietato spiare il dipendente” etc etc.. Qui trovate [una rassegna](http://snipurl.com/mldh)
> A mio avviso bisogna fare alcune piccole considerazioni, per dare il giusto peso al provvedimento, che riguarda un caso singolo e non un (supposto) divieto assoluto.
> Infatti, il provvedimento indica precisamente che nell’azienda “l’assenza di una previa informativa
all’interessato relativa al trattamento dei dati personali”.
> Un passaggio cruciale è questo:
> “A parte la circostanza che l’interessato non era stato, quindi, informato previamente dell’eventualità di tali controlli e del tipo di trattamento che sarebbe stato effettuato, va rilevato sotto altro profilo che non risulta che il ricorrente avesse necessità di accedere ad Internet per svolgere le proprie prestazioni.
> La resistente avrebbe potuto quindi dimostrare l’illiceità del suo comportamento in rapporto al corretto uso degli strumenti affidati sul luogo di lavoro limitandosi a provare in altro modo l’esistenza di accessi indebiti alla rete e i relativi tempi di collegamento. La società ha invece operato un trattamento diffuso di numerose altre informazioni indicative anche degli specifici “contenuti” degli accessi dei singoli siti web visitati nel corso delle varie navigazioni, operando -in modo peraltro non trasparente- un trattamento di dati eccedente rispetto alle finalità perseguite.”
> quindi, riassumendo:
> – assenza informativa;
> – poichè il dipendente NON avrebbe mai dovuto connettersi ad internet per lavoro, la tipologia dei siti visitati è ininfluente ed eccedente.
> Quest’ultimo punto può dirsi vero nell’1 per cento dei casi, anche perché chi NON deve connettersi, di solito NON può accedere ad internet.
> Prendiamo quindi con le pinze il provvedimento, che vi invito a leggere, anche di concerto con [questa sentenza](http://www.infoius.it/sentenze/cass_2002/cassazione_s4746_02.asp ).
> Il pericolo, a mio avviso, è che una certa campagna di informazione non corretta dia delle false certezze di diritto al lavoratore il quale potrebbe non trovarsi nella situazione del ricorrente.
> Segnalo, sull’argomento, una bella discussione giuridica sulla mailing list del Circolo dei Giuristi Telematici
sito ufficiale www.giuristitelematici.it
> oppure qui http://it.groups.yahoo.com/group/Circolo/
> A presto allora
> Gerardo Costabile

l'autore

Matteo Flora

Mi chiamo Matteo Flora, sono imprenditore seriale, docente universitario e keynote panelist e divulgatore. Mi occupo di cambiare i comportamenti delle persone usando i dati.
Puoi trovare informazioni su di me ed i miei contatti sul mio sito personale, compresi i link a tutti i social, mentre qui mi limito a raccogliere da oltre quattro lustri i miei pensieri sparsi.
Buona lettura.

di Matteo Flora

Matteo Flora

Mi chiamo Matteo Flora, sono imprenditore seriale, docente universitario e keynote panelist e divulgatore. Mi occupo di cambiare i comportamenti delle persone usando i dati.
Puoi trovare informazioni su di me ed i miei contatti sul mio sito personale, compresi i link a tutti i social, mentre qui mi limito a raccogliere da oltre quattro lustri i miei pensieri sparsi.
Buona lettura.